“NUOVO D.L. 28/2020 del 30 aprile 2020. Novità in ambito penale.”
Avv. Vincenzo Mallia
A poche ore dalla pubblicazione della l. 28/2020, legge di conversione del c.d. “decreto cura Italia”, è stato emanato un nuovo decreto legge, il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, che all’art. 3 modifica alcuni punti della legge appena pubblicata, in particolare l’art. 83, ed ai comma 1 e 2 norma due importanti materie in ambito penale.
L’art. 1 infatti, prevede un ulteriore rinvio dell’entra in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, che sarebbe dovuta entra in vigore il 1° maggio e che invece viene rinviata all’ 1 settembre 2020
Tuttavia la novità più importante è contenuta nell’art. 2, ove è prevista l’introduzione di una nuova disciplina, per la concessione dei permessi, del rinvio dell’esecuzione della pena e della detenzione domiciliare, per i condannati per delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-ter, c.p.p. nonché per i detenuti in regime di carcere duro, con la modifica degli artt. 30-bis e 47-ter della legge 354/1975.
Maggiore attenzione va dedicata, in particolare, alla modifica dell’art. 47-ter O.P., che disciplina appunto la detenzione domiciliare ed il rinvio dell’esecuzione della pena, argomento che ha suscitato interesse in questi giorni per la concessione del beneficio, a seguito della diffusione del COVID all’interno delle strutture carcerarie, a soggetti condannati per reati gravi.
Ebbene, il legislatore ha introdotto una disciplina specifica per i condannati per taluno di tali delitti, previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater , c.p.p., ovvero per coloro o sottoposti al regime previsto dall’art. 41-bis O.P., stabilendo che in detti casi il Tribunale o il Magistrato di Sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del c.p. con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.
È stata dunque introdotta una procedura più rigida atta a valutare la pericolosità di questi soggetti, demandando agli organi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata detta valutazione.
1.5.2020
Avv. Vincenzo Mallia