Corona virus: raccolta normativa dal 26/2/2020 al 25/3/2020
Inserto del 26/3/2020, Ragusa
Corona virus: raccolta normativa dal 26/2/2020 al 25/3/2020
Avv. Vanessa Alecci
Avv. Federica Parrino
Il 23 febbraio 2020, a seguito dei primi focolai individuati in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 6/2020, poi convertito in legge dalla L. n. 13/2020, che ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 dedicata ai comuni ed alle aree in cui era risultata positiva almeno una persona e per la quale non era nota la fonte di trasmissione.
E’ il provvedimento di attuazione rivolto ai Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.
Il 25 febbraio è stato firmato un nuovo D.P.C.M. che ha introdotto misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Il 1° marzo, sempre in attuazione del D.L. 6/2020, il Presidente Conte ha adottato un decreto volto a recepire e prorogare alcune delle misure già adottate nonché a introdurne ulteriori volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.
Il testo ha distinto le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento, in primis quelle applicabili ai Comuni c.d. della “zona rossa”, a seguire le altre applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona e poi sul tutto il territorio nazionale.
Con l’entrata in vigore di questo D.P.C.M., è cessata la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del D.L. 6/2020.
Il 28 febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni hanno assicurato un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che hanno affrontato problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.
Tra le novità emergono:
– la sospensione dei termini per versamenti, di pagamento contributi e mutui e altri adempimenti tributari per gli abitanti della (ormai ex) “zona rossa”;
– le misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”;
– le misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria;
– misure a sostegno del settore turistico, tra cui sospensione per strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Nel pomeriggio del 4 marzo 2020, il Presidente Conte e il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, hanno annunciato la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo al fine di contenere il contagio epidemico.
Il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, a seguito del quale hanno cessato di produrre effetti i decreto del 1° e del 4 marzo 2020, ha previsto la creazione di un’area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell’Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche).
Nell’ambito di tale area è stata prevista l’applicazione di misure rafforzate di contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni. Il decreto ha anche previsto la rideterminazione delle misure di contrasto dell’epidemia, soggette a uniforme applicazione sul resto del territorio nazionale.
Anche per regolamentare il settore giustizia è intervenuto un apposito provvedimento al fine di assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal D.L. 6/2020. Nel dettaglio, il D.L. 11/2020 ha introdotto misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
Il provvedimento, che si applica agli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale, fa salve le previsioni del precedente D.L. n. 9/2020, relative a specifici circondari di tribunale. Inoltre, rinvia le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, e sospende i termini processuali dal 9 al 22 marzo 2020 (salvo alcune eccezioni puntualmente indicate).
Il testo ha imposto l’adozione di misure organizzative, che possono comprendere l’ulteriore rinvio delle udienze, volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari dal 23 marzo al 31 maggio 2020.
Per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali.
A seguito del D.P.C.M. 9 marzo 2020, infatti, tutta l’Italia è diventata “zona rossa” e al tutto il territorio nazionale sono state estese le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (tra cui divieto di spostamento e sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché Università e AFAM fino al prossimo 3 aprile).
È stato previsto, inoltre, il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Le disposizioni hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Con l’entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020.
Il 16 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto CuraItalia, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia.
Il decreto, n. 18/2020, in vigore dal 17 marzo 2020, interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
– finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
– sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
– supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
– sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Il decreto cura Italia ha prorogato e chiarito la sospensione dei termini già disposta con il Decreto Legge n. 11/2020 fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020.
In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d’ufficio (con le dovute eccezioni), ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.
L’ordinanza ha disposto il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. L’ordinanza inoltre impone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 21 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Il 22 marzo 2020 è stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Il decreto del Presidente del Consiglio reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Prevede la chiusura attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Quest’ultimo decreto prevede che le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 possano essere adottate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
All’articolo 3 il provvedimento si sofferma su misure urgenti di carattere regionale o infraregionale disponendo che le regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. I sindaci, invece, non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali. Rimane al Governo la funzione di coordinamento e di omogeneità sul territorio nazionale. Modifiche anche per quanto riguarda le sanzioni. Viene delineato un sistema sanzionatorio che supera lo strumento originariamente individuato nell’articolo 650 del codice penale, a favore di una differenziazione tra le violazioni “ordinarie” delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie (sanzione che va da € 400,00 ad € 3000,00, aumentata di un terzo se il mancato rispetto delle misure avviene con l’utilizzo di un veicolo)..
Sono abrogati il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9..