LE MODIFICHE SUL PIANO SANZIONATORIO APPORTATE DAL NUOVO D.L. 19/2020
avv. Vincenzo Mallia
LE MODIFICHE SUL PIANO SANZIONATORIO APPORTATE DAL NUOVO D.L. 19/2020
Con questo articolo cercheremo di chiarire, in maniera più lineare possibile, le nuove disposizioni in tema di illeciti amministrativi e penali, contenute nel nuovo Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” emanato dal Governo per riordinare i precedenti decreti ministeriali e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. D.P.C.M.), nonché per ovviare al problema del proliferare di differenti regolamentazioni nelle singole regioni, con ovvia frammentazione della normativa nazionale.
Fatta tale premessa, il nuovo D.L., come ormai da più parti ribadito, prevede all’art. 4 la sostituzione delle sanzioni penali con delle sanzioni amministrative, gradate in base alla tipologia di violazione, ed una nuova fattispecie di reato. In particolare:
al comma 1 stabilisce che “salvo che il fatto costituisca reato”, il mancato rispetto delle misure di contenimento verrà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 3.000,00 euro e non si applicheranno le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
È altresì prevista un’aggravante fino a un terzo, ove il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo;
al comma secondo statuisce che nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, venga applicata, oltre le sanzionai pecuniarie, anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Il comma 6 dell’art. 4 prevede poi una specifica figura di reato, identificato nella violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus. Il legislatore fa un espresso richiamo all’articolo 260 del regio decreto 7 luglio 1934, n. 1265, anch’esso oggetto di notifica e ora punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro.
Anche il comma 6 prevede una clausola di riserva per l’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), punito con la reclusione da 1 a 5 anni (co. 6)
Viene dunque abrogato il d.l. n. 6/2020 che sanzionava l’inosservanza delle misure limitative all’art. 3, co. 4 statuendo che “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.
Tali violazioni dunque costituiscono tutt’oggi un fatto illecito ma sono punite con delle sanzioni amministrative, fatta eccezione per l’allontanamento dall’abitazione dei soggetti positivi al Covid-19, dunque di coloro che violano la quarantena obbligatoria.
Passiamo ora ad analizzare le singole fattispecie normate dall’art. 4.
Illeciti amministrativi
Al co. 1 la norma esordisce con la clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca reato”.
Il nuovo illecito amministrativo, pertanto, non sarà applicabile nel caso, appunto, della nuova contravvenzione prevista dall’art. 4, co. 6, per l’inosservanza della quarantena da parte di chi sia risultato positivo al Covid-19.
L’illecito amministrativo potrà invece concorrere con eventuali altri reati configurabili come ad esempio le lesioni colpose, l’omicidio colposo, l’epidemia colposa, ovvero, nei limiti in cui siano configurabili, i reati di falso nelle dichiarazioni delle auto certificazioni.
È stato invece fugato ogni dubbio, sull’applicazione delle contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 260 r.d. 1265/1934, esclusa espressamene dal legislatore.
Sempre sotto il profilo delle sanzioni amministrative il Decreto al comma 3 dell’art. 4, rinviando alla disciplina prevista dal codice della strada nell’art. 202, co. 1, 2 e 2.1., prevede la riduzione del 30% delle sanzioni qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione.
In più entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione è possibile pagare la sanzione pecuniaria nell’ammontare minimo di 400,00 euro.
È invece prevista un’aggravante qualora la trasgressione sia commessa a borgo di un veicolo; la sanzione è aumenta fino a un terzo, ma non si procederà il sequestro del veicolo, come falsamente trapelato prima dell’emanazione.
All’uopo va anche richiamata la disciplina contenuta nel comma 8 dell’art. 4, che oltre a stabilire la retroattività delle sanzioni amministrative, prevede che i fatti precedenti verranno puniti con la sanzione amministrativa minima ridotta della metà (quindi 200,00 euro)
La ratio evidente di tale disposizione è quella di evitare iniquità, atteso che coloro che si sono resi autori delle violazioni prima dell’entrata in vigore del D.L. in commento sarebbero stati puniti ai sensi dell’art. 650 c.p. e che, accedendo al beneficio dell’oblazione, avrebbero pagato una sanzione pari a 103,00 euro ottenendo l’estinzione del reato.
Una disciplina specifica è poi contemplata, come accennato, per le violazioni relative ad attività commerciali, professionali e d’impresa, ove al comma 2 è prevista l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, che sarà applicata nella misura massima (ovvero 30 giorni), in caso di recidiva.
In aggiunta, per tali violazioni, è altresì prevista una misura cautelare, ove resa necessaria, per non più di 5 giorni “per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione”.
Reati
Sotto il profilo penale, il D.L. 19/2020 prevede una nuova figura di reato con regime sanzionatorio ben più rigoroso.
Si tratta della violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”.
Da notare come non integri invece il delitto in esame l’inosservanza della “quarantena precauzionale”, cioè per quei soggetti che hanno avuto contatti con individui infetti o che siano rientrati dall’estero.
Il legislatore, ha creato un nuova fattispecie di reato individuando la sanzione attraverso un rinvio, dunque solo quoad poenam, all’art. 260 R.D. n. 1265/1934, punito ora con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000,00 euro, a seguito della modifica apportata proprio dal co. 7 del medesimo artico 4, D.L. n. 19/2020.
È importante sottolineare che le pene dell’arresto e dell’ammenda sono previste come congiunte (e non alternative) il che esclude la possibilità di accedere all’oblazione.
Quanto poi ai rapporti con altre figure di reato, la nuova contravvenzione trova applicazione salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica ex art. 452 c.p., punito da uno a cinque anni.
È bene sottolineare, comunque, come per dirsi configurato il delitto di cui all’art. 452 c.p. è necessario che si accerti che la condotta dell’agente abbia cagionato il contagio di una o più persone e, dunque, la possibilità di una ulteriore propagazione della malattia ad un numero indeterminato di persone.
Circostanza evidentemente non facilmente riscontrabile.
In fine l’aspetto più importante, e che avrebbe potuto rappresentare anche quello più problematico di questo nuovo intervento legislativo, concerne l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrativa.
Per evitare tale censura, come già fatto in occasione della depenalizzazione del 2016, il decreto sancisce l’efficacia retroattiva delle disposizioni contenute, prevedendo la sua applicazione anche per i fatti accaduti precedentemente alla sua entrata in vigore.
In conclusione, l’auspicato intervento del legislatore ha uniformato la disciplina nazionale, ha correttamente convertito gli illeciti in amministrativi, sgravando dal carico dei procedimenti i già oberati uffici giudiziari che archivieranno le denunce pervenute, trasmettendo gli atti alle competenti autorità per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
avv. Vincenzo Mallia