Indennità di 600 euro: chi può richiederla e come ottenerla
Dott.ssa Pina Bommaci
Indennità di 600 euro: chi può richiederla e come ottenerla?
A seguito dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, è stato varato dal Governo il D.L. n. 18/2020, denominato “Cura Italia”, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020 n. 70, che ha previsto un’indennità di 600 euro quale sostegno per le seguenti categorie:
- Art. 27 – Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- Art. 28 – Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288 – Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
- Art. 29 – Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
- Art. 30 – Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
- Art. 38 – Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Il 28 marzo 2020 è stato firmato il Decreto che prevede l’estensione dei beneficiari dell’indennità, destinando una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Tale fondo è stato pensato “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini” (comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio) ed è stato previsto dall’:
- Art. 44 – lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i quali, sempre in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro ovvero la propria attività autonoma o libero-professionale. Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale. Per cessazione si intende: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, gli Art. 23 e 25 hanno previsto la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, a decorrere dal 5 marzo 2020, data in cui, con provvedimento, sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; questa misura di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni è in alternativa rispetto allo specifico congedo parentale. Il dettaglio operativo è indicato nella circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020.
E’ stata recentemente chiarita dagli Organi Istituzionali preposti la disciplina delle seguenti posizioni:
- Amministratore socio di società
- Soci di società iscritti alla gestione artigiani/commercio
- Agenti e rappresentanti di commercio
1.Amministratore socio di società per il quale sia stata attivata l’iscrizione alla gestione separata INPS alla data del 23 febbraio 2020; occorre distinguere:
A) Attività del settore commercio/artigianato: non può accedere in quanto vi è obbligo di doppia iscrizione INPS, alla gestione artigiani e commercianti ed alla gestione separata; come indicato nel successivo punto 2 potrà chiedere l’indennità in qualità di socio iscritto all’AGO;
B) Attività industriali: è possibile accedere al beneficio, in quanto non vi sono ulteriori obblighi previdenziali attivabili.
2.Soci di società iscritti alla gestione artigiani/commercio: rientrano nel beneficio in quanto obbligati all’iscrizione alle gestioni commercianti ed artigiani INPS; l’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale, quindi, anche se tali soggetti non sono in possesso di una partita IVA, rientrano nell’ambito del benefici.
Per poter usufruire del bonus, inoltre, i lavoratori autonomi e gli altri soggetti su menzionati non devono essere titolari di pensione o essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
3.Agenti e rappresentanti di commercio: da una dichiarazione video del sottosegretario al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) Cecilia Guerra, e dalla successiva FAQ è stato confermato che gli agenti iscritti sia all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) sia all’Enasarco, che da una prima lettura sembravano esclusi dalla previsione dell’art. 28, potranno invece accedere all’indennizzo dei 600 euro. (Comunicato stampa Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci del 21 marzo 2020).
Come ottenere l’ indennità?
Il Decreto “Cura Italia” conferisce all’ INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali. La richiesta viene fatta attraverso l’invio telematico di una domanda sul sito dell’ Istituto il quale ha previsto due procedure:
- Ordinaria
- Semplificata
- La procedura ordinaria prevede l’accesso al sito INPS e la presentazione della domanda attraverso:
– PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS). - La procedura semplificata, qualora il richiedente sia sprovvisto degli strumenti previsti per la procedura ordinaria, permette la compilazione e l’invio delle domande inserendo soltanto la prima parte del PIN (prime otto cifre) ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. Tale procedura permette l’accesso al portale INPS con esclusivo riferimento alle seguenti prestazioni:
– Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
– Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
– Indennità dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
– Indennità lavoratori del settore agricolo
– Indennità lavoratori dello spettacolo
– Bonus per i servizi di baby-sitting
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile)
Nel caso in cui entro 12 ore dalla richiesta non si riceva la prima parte del PIN, chiamando il Contact Center, esso dovrebbe procedere alla validazione della richiesta.
L’INPS ha comunicato in data 27 marzo 2020 che le domande potranno essere presentate a partire dal 1 aprile 2020.
Pertanto, si evidenza che:
- Il bonus 600 euro viene erogato direttamente dall’INPS, presentando apposita richiesta.
- L’INPS, una volta ricevuta la richiesta, verificherà i requisiti di chi ha presentato la domanda e successivamente versa l’indennità.
- In particolare, l’istituto verificherà se il lavoratore è iscritto alla relativa gestione previdenziale e se la tipologia di attività svolta rientra fra quella per cui spetta l’indennità e poi procederà alla liquidazione del bonus da 600 euro.
- Il limite di spesa per l’anno 2020 non potrà superare i 103,8 milioni di euro.
- Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che qualora le domande superino gli importi previsti, l’indennità verrà ridotta in proporzione, salvo ulteriori provvedimenti di rifinanziamento dello strumento che il Governo potrebbe prevedere con successivi Decreti.
Dott.ssa Pina Bommaci
Commercialista – Revisore Contabile
Consulente Tecnico d’Ufficio