Dott.ssa Pina Bommaci
Le nuove misure previste dal Decreto Liquidità
Dal 9 aprile sono in vigore le misure urgenti contenute nel DL 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”. Si riepilogano le principali novità in materia di adempimenti fiscali, (così come anche chiarito dalla circolare 9/E di ieri 13 aprile dell’Agenzia delle Entrate) e di accesso al credito per le imprese.
MISURE FISCALI E CONTABILI
Art. 18 – Sospensione termini fiscali e contributivi
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, i versamenti dei seguenti tributi e contributi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in rate mensili (massimo 5) da giugno 2020:
-IVA;
-ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (su lavoro dipendete e assimilato), operate in qualità di sostituto d’imposta;
-contributi previdenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i medesimi soggetti, ma con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la stessa sospensione si applica se hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
La stessa sospensione si applica ai soggetti che hanno iniziato un’attività di impresa o arte o professione dopo il 31 marzo 2019.
Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei suddetti parametri, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili, a partire dal mese di maggio 2020, per i seguenti tributi e contributi (art. 8 DL 9/2020; art. 61 DL 18/2020):
-versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
-versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
-premi per l’assicurazione obbligatoria
Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni
In favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è previsto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31 maggio 2020 (anziché il 31 marzo 2020) alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della nuova disposizione. Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto andranno versate dal sostituito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (anziché il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (anziché maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno
Per tener conto del mutato scenario economico, la norma prevede, nel caso dell’adozione del “metodo previsionale”, la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti IRPEF, IRES e IRAP non siano inferiori all’ottanta per cento del dovuto (a consuntivo) calcolato per l’anno 2020.
Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti
Sono considerati tempestivi i versamenti con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60 DL 18/2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Art. 22 – Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, solo per l’anno 2020, è differito al 30 aprile. Inoltre, non si applicano le sanzioni (art. 4 c. 6-quinquies DPR 322/98), nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
Art. 30 – Credito d’imposta per acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate, fino a un massimo di 20.000 euro, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’ esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Gli stessi limiti sono applicabili alle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
ACCESSO AL CREDITO
Gli interventi previsti al fine di garantire liquidità alle imprese sono i seguenti:
Art. 1 – Garanzie da parte dello Stato
Vengono previste garanzie pubbliche, attraverso Sace (Servizi Assicurativi del Commercio Estero), in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese di ogni dimensione. In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
Art. 2 – Rafforzamento del sostegno pubblico all’esportazione
L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
Art. 13 – Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI
Previa autorizzazione della Commissione Europea, è prevista la garanzia del 100%, senza procedura di valutazione da parte della banca, dei nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di Pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda; il rimborso del capitale non decorre prima di 24 mesi dall’erogazione del prestito. Il Fondo, rispetto a quanto previsto dal DL “Cura Italia” può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499 (anziché 250, come originariamente previsto). La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo. Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).
Dott.ssa Pina Bommaci
Commercialista – Revisore Contabile
Consulente Tecnico d’Ufficio