CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DPI
Dott.ssa Pina Bommaci
L’art. 30 del D.L. 23/2020 (Decreto Legge Liquidità), ha previsto un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, così come indicato, originariamente, dall’art. 64 del D.L. 18/2020 (Decreto Legge Cura Italia).
Tale ampliamento estende i benefici dell’agevolazione, oltre che alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale a altri dispositivi di sicurezza per la protezione dei lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. La ratio dell’estensione è volta a incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.
BENEFICIARI
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, i beneficiari dell’agevolazione sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, a prescindere dal regime fiscale adottato (rientrano, pertanto, anche i contribuenti in regime forfetario).
SPESE AMMISSIBILI
Le spese oggetto dell’agevolazione sono costituite da:
- spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro: interventi mirati ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riesce a rimuovere;
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) dei lavoratori: mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori: barriere e pannelli protettivi, detergenti mani e disinfettanti.
MISURE DELL’AGEVOLAZIONE
L’entità del credito di imposta è pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 di credito per ciascun beneficiario. Le somme complessivamente stanziate ammontano a 50 milioni di euro.
Il tetto di spesa lascia intendere che l’agevolazione non sarà automaticamente concessa a tutti quelli che ne avranno diritto. La normativa, infatti, rimanda a un decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), la cui pubblicazione, in realtà, era prevista entro il 16 aprile. Le probabili modalità di presentazione dell’istanza saranno quelle del click-day o del riparto dei fondi tra tutti coloro che ne faranno richiesta.
CUMULABILITA’
L’assenza, in entrambi i Decreti Legge succitati, di un inquadramento specifico circa la natura dell’agevolazione, lascia pensare che l’agevolazione costituisca una misura generale di politica economica e, pertanto, sia potenzialmente cumulabile con atri incentivi (fiscali o di altra natura) che si qualifichino a loro volta come misure generali o aiuti di Stato.
RIMBORSO AL 100% INVITALIA
Si segnala, inoltre, che il 30 aprile, Invitalia ha pubblicato sul proprio sito il bando Impresa Sicura” .
L’articolo 43, comma 1, del Decreto Cura Italia, infatti, prevede che “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”.
Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto dei seguenti DPI: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Tali spese devono essere:
- sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso; a tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
- non oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Il rimborso è concesso nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.
Per le modalità di presentazione, attualmente previste in due step (prenotazione e inoltro della domanda), si rinvia allo sportello informatico raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura” della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell’Agenzia.
La prenotazione del rimborso, potrà essere effettuata a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Dott.ssa Pina Bommaci
Commercialista – Revisore ContabileConsulente Tecnico d’Ufficio